ESTRATTO DAL
PICCOLO MANUALE DELLE INDULGENZE AD USO DEI FEDELI
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTA’ DEL VATICANO
Quanto segue è tratto dall'Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle indulgenze, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 luglio 1968.
La Santa Madre Chiesa, mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l’uso delle indulgenze, come cosa carissima al popolo cristiano per molti secoli e anche ai nostri giorni, a quanto attesta l’esperienza, non intende assolutamente diminuire il valore degli altri mezzi di santificazione e di purificazione ed in primo luogo del sacrificio della Messa e dei sacramenti, specialmente del sacramento della penitenza. Né vuole diminuire l’importanza di quegli aiuti abbondanti, che sono i sacramentali, e delle opere di pietà, di penitenza, di carità. Tutti questi mezzi hanno in comune che tanto più efficacemente causano la santificazione e la purificazione quanto più strettamente il fedele si unisce a Cristo capo e al corpo della Chiesa con la carità. La preminenza della carità nella vita cristiana è confermata anche dalle indulgenze. Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione e senza l’unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene conservato dunque l’ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione delle pene per la distribuzione del tesoro della Chiesa.
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita.
Le indulgenze, sia parziali che plenarie, possono essere applicate ai defunti a modo di suffragio.
La concessione di una indulgenza parziale è indicata con le sole parole "Indulgenza parziale", senza alcuna determinazione di giorni o di anni.
Il fedele, che almeno con cuore contrito compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.
L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.
Il fedele potrà tuttavia acquistare l’indulgenza plenaria in articolo mortis anche se nello stesso giorno abbia già acquistato altra indulgenza plenaria.
L’indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.
L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre Nostro ed un Credo.
Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale.
Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 34 e 35 per gli impediti.
Le tre condizioni possono essere adempite parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tutta via è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie l’opera.
Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.
Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando, secondo le sue intenzioni, un Padre Nostro ed un’Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
Non si può acquistare un’indulgenza con un’opera che si è obbligati a compiere per legge o precetto, a meno che nella concessione non si dica espressamente il contrario. Tuttavia chi compie un’opera che gli è stata ingiunta come penitenza sacramentale, può nello stesso tempo soddisfare alla penitenza ed acquistare l’eventuale indulgenza annessa a quell’opera.
L’indulgenza annessa ad una preghiera può essere acquistata in qualunque lingua essa venga recitata, purché consti della fedeltà della versione per dichiarazione o della Sacra Penitenzieria o di uno degli Ordinari o Gerarchi dei luoghi dove è comunemente parlata quella lingua.
Per l’acquisto dell’indulgenza annessa ad una preghiera basta recitarla alternativamente con un altro o seguirla mentalmente mentre un altro la recita.
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